Associazione Volontariato Moretanum


STATUTO


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TITOLO QUARTO: del Bilancio

Art. 19
L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

* contributi,
* donazioni e lasciti,
* rimborsi,
* proventi da attività marginali di carattere commerciale o produttivo,
* rendite di beni immobili e mobili,
* ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari deliberati dall’Assemblea, che ne determina l’ammontare.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni ed i lasciti sono accettati dall’Assemblea, che delibera in merito all’utilizzazione degli stessi, in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive, da prestazioni a carattere professionale o specialistico e le rendite, sono inseriti in apposite voci del bilancio dell’Associazione.

Art. 20
Il bilancio preventivo viene presentato dal Consiglio Direttivo all’Assemblea, che delibera entro il mese di novembre in merito all’utilizzazione delle risorse finanziarie per l’anno successivo, in armonia con le finalità statutarie.

Il bilancio preventivo si articola per “progetti” e fissa per ciascuno i limiti di spesa e le modalità dell’autofinanziamento; l’Assemblea individua per ciascuno un socio “capoprogetto” a cui ne è affidata la gestione per la durata dell’anno finanziario.

Il bilancio consuntivo relativo all’anno finanziario precedente deve essere approvato dall’Assemblea ogni anno entro il mese di aprile.

I bilanci devono essere depositati per consultazione entro i 15 giorni precedenti la seduta.

Art. 21
In accordo con il Consiglio Direttivo, i “capiprogetto” stabiliscono regole e strumenti per il coordinamento delle loro attività e per il rispetto degli obblighi di relazione al Presidente sull’avanzamento e sui risultati ottenuti dallo sviluppo dei “progetti” ed al Tesoriere sull’utilizzo delle risorse in gestione.

Il Presidente ed il Segretario, in accordo col relativo “capoprogetto”, favoriscono il coinvolgimento di soci che per interesse o competenze personali possano collaborare singolarmente o in gruppi di lavoro alla realizzazione di specifici “progetti”.

TITOLO QUINTO: della Propagazione

Art. 22
Il Consiglio Direttivo può deliberare il riconoscimento della qualità di sedi distaccate o periferiche dell’Associazione di Volontariato “MORETANUM”a quelle associazioni di fatto che adottino il presente Statuto, impegnandosi a non modificarlo nelle regole di democrazia interna e nelle parti riguardanti le finalità (Art. 2).

Le sedi periferiche avranno pieno titolo ad assumere il nome e l’emblema dell’ Associazione di Volontariato “MORETANUM” e l’obbligo di non adottare deliberazioni ed iniziative in contrasto con gli scopi statutari.

Le sedi periferiche di “MORETANUM”godranno di totale autonomia e responsabilità gestionale e patrimoniale, di libertà di azione e di proposta.

Art. 23
L’eventuale costituzione di organi di coordinamento federativo tra le diverse sedi dell’Associazione sarà definita per il tramite di una “consultazione” generale.

TITOLO SESTO: disposizioni finali

Art. 24
In caso di scioglimento o cessazione dell’Associazione, i beni risultanti dopo liquidazione saranno devoluti ad Associazioni o Organizzazioni aventi finalità simili, sulla base delle indicazioni dell’Assemblea.

Art. 25
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.


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