Associazione Volontariato Moretanum


STATUTO


Vai a pagina: 1 2 3 4

TITOLO TERZO: dell’Organizzazione

Art. 9
Gli organi dell’ Associazione di Volontariato “MORETANUM” sono:

* l’Assemblea dei soci;
* il Presidente;
* il Segretario;
* il Tesoriere;
* il Consiglio Direttivo;
* il Collegio dei Garanti;
* il Collegio dei Revisori.

Art. 10
L’Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione.
E’ composta da tutti i soci.

Essa è convocata in via ordinaria almeno due volte l’anno per la discussione dei bilanci ed in via straordinaria quando sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati.

In Assemblea i membri del Consiglio Direttivo hanno diritto di parola ma non di voto. All’apertura di ogni seduta l’Assemblea elegge tra i propri componenti (non membri del Consiglio Direttivo) un presidente ed un segretario che ne sottoscrivono il verbale.

La convocazione va fatta con avviso pubblico o mediante inviti personali.

Art. 11
L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

* elegge il Presidente ed il relativo Consiglio Direttivo, il Collegio dei Garanti, il Collegio dei Revisori;
* approva il bilancio preventivo e consuntivo;
* approva il Regolamento interno e le sue modificazioni.

In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è valida se è presente (anche per delega autografa) la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità dell’Assemblea prescinde dal numero dei presenti.

L’Assemblea straordinaria:

* delibera sulle modifiche dello Statuto
* e sull’eventuale scioglimento dell’Associazione.

L’Assemblea straordinaria delibera su modifiche dello Statuto con la presenza (anche per delega autografa) di almeno 2/3 (due terzi) dei soci e col voto favorevole della metà dei presenti; delibera sullo scioglimento dell’Associazione col voto favorevole di almeno i 2/3 dei soci.

Qualora l’Assemblea convocata per modifiche di statuto o scioglimento dell’Associazione non sia validamente costituita per insufficiente presenza di iscritti, può comunque deliberare a maggioranza semplice di sottoporre le mozioni all’ordine del giorno a consultazione referendaria da svolgersi a mezzo postale tra gli associati.

Il Regolamento dell’Associazione contiene le norme di convocazione delle Assemblee, di presentazione delle deleghe e degli ordini del giorno, le regole elettorali e per lo svolgimento delle consultazioni.

Art. 12
Il Presidente è eletto dall’Assemblea insieme al Consiglio Direttivo, di cui è il garante nei confronti dell’Associazione.

Il Presidente dura in carica cinque anni; è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione congiuntamente con il Segretario. Può aprire o chiudere conti correnti bancari e postali e procedere ad incassi e pagamenti congiuntamente con il Tesoriere ed il Segretario.

Art. 13
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione; è composto dal Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere e da altri due membri. E’ nominato dal- l’Assemblea congiuntamente all’elezione del Presidente e dura in carica cinque anni.

I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente.

Art. 14
Il Consiglio Direttivo si riunisce non meno di 4 volte l’anno. E’ convocato dal Presidente o su richiesta motivata di 2 componenti o di un terzo dei soci.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti 3 membri.

I compiti del Consiglio Direttivo sono:

* predisporre gli atti per l’Assemblea;
* formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione sotto forma di bilancio preventivo che deve contenere, suddivise per “progetti”, le previsioni di spesa e di entrata relative all’esercizio successivo;
* stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
* verificare con i “capiprogetto” l’avanzamento delle attività in aderenza agli indirizzi dati dall’Assemblea.

Di ogni riunione il Segretario redige verbale, sottoscritto dal Presidente ed affisso all’Albo.

Art. 15
Le cariche di segretario e Tesoriere sono indicate dall’Assemblea; possono essere soggette a rotazione tra i membri del Consiglio Direttivo, con propria delibera.

L’Assemblea può sostituire fino ad un massimo di due membri (escluso il Presidente) che decadano per dimissioni o per cessazione del vincolo associativo. Il sostituto subentra fino a termine di mandato del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo decade prima del termine di mandato:

* per dimissioni del Presidente;
* per dimissioni di più di due membri;
* per voto dell’Assemblea su una mozione di sfiducia che riceva la maggioranza dei 2/3 dei presenti.

Il Consiglio Direttivo decaduto prima del termine di mandato resta in carica fino all’elezione del nuovo Consiglio; a tale scopo convoca l’Assemblea entro un mese dalla sua decadenza. In assenza del Presidente le funzioni sono svolte dal Segretario, che delega il suo ruolo ad altro membro.

Art. 16
Il Collegio dei Garanti è composto da tre soci, eletti dall’Assemblea, che non siano componenti del Consiglio Direttivo. Dura in carica cinque anni. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione, in merito ad ogni segnalazione degli interessati su:

* situazioni di conflitto interni all’Associazione;
* provvedimenti di espulsione o di mancata ammissione.

Decide insindacabilmente e in tempi brevi, anche in assenza di segnalazione, sui casi di sospensione e di espulsione deliberati dal Consiglio Direttivo negli ultimi cento giorni del suo mandato. I membri del Collegio dei Garanti svolgono la loro attività gratuitamente.

Il termine di mandato del Collegio dei Garanti viene prorogato fino ad un massimo di sei mesi, qualora coincidente con il rinnovo del Consiglio Direttivo.

Art. 17
Il Collegio dei Revisori è composto da tre soci, eletti dall’Assemblea, che non siano componenti né del Consiglio Direttivo né del Collegio dei Garanti.

Dura in carica cinque anni. Il Collegio dei Revisori:

* verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità;
* redige apposita relazione da allegare al bilancio consuntivo predisposto dal Tesoriere;
* esprime all’Assemblea parere in merito al bilancio preventivo.

I membri del Collegio dei Revisori svolgono la loro attività gratuitamente.

Art. 18
I gruppi di lavoro su singoli progetti di attività non sono organi permanenti dell’Associazione, ma ne costituiscono il principale strumento d’azione.

Sono costituiti ed autonomamente organizzati a seguito di delibera Assembleare collegata al Bilancio, che ne fissa i tempi e gli ambiti di intervento e nomina il capoprogetto.


Vai a pagina: 1 2 3 4