ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
Titolo VI
Il Collegio dei Garanti
Art. 12.- Il Collegio dei Garanti è composto da tre soci, eletti dall’Assemblea, che non siano componenti del Consiglio Direttivo. Dura in carica cinque anni. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione, in merito ad ogni segnalazione degli interessati su:
* situazioni di conflitto interni all’Associazione;
* provvedimenti di espulsione o di mancata ammissione.
Decide insindacabilmente e in tempi brevi, anche in assenza di segnalazione, sui casi di sospensione e di espulsione deliberati dal Consiglio Direttivo negli ultimi cento giorni del suo mandato. I membri del Collegio dei Garanti svolgono la loro attività gratuitamente.
Il termine di mandato del Collegio dei Garanti viene prorogato fino ad un massimo di sei mesi, qualora coincidente con il rinnovo del Consiglio Direttivo.
Titolo VII
Il Collegio dei Revisori
Art. 13.- Il Collegio dei Revisori è composto da tre soci, eletti dall’Assemblea, che non siano componenti né del Consiglio Direttivo né del Collegio dei Garanti.
Dura in carica cinque anni.
Il Collegio dei Revisori:
* verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità;
* redige apposita relazione da allegare al bilancio consuntivo predisposto dal Tesoriere;
* esprime all’Assemblea parere in merito al bilancio preventivo.
I membri del Collegio dei Revisori svolgono la loro attività gratuitamente.
Art. 14.- I gruppi di lavoro su singoli progetti di attività non sono organi permanenti dell’Associazione, ma ne costituiscono il principale strumento d’azione.
Sono costituiti ed autonomamente organizzati a seguito di delibera Assembleare collegata al Bilancio, che ne fissa i tempi e gli ambiti di intervento e nomina il capoprogetto.
Titolo VIII
Disposizioni Finali
Art. 15.- In caso di scioglimento o cessazione dell’Associazione, i beni risultanti dopo liquidazione saranno devoluti ad Associazioni o Organizzazioni aventi finalità simili, sulla base delle indicazioni dell’Assemblea.
Art. 16.- Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.
Ai fini fiscali, trattandosi di Associazione di Volontariato in corso di riconoscimento dalla locale Regione, si chiede il trattamento tributario ai sensi della Legge 266 dell’ 11.08.1991 art. 8.-
Mordano (BO) lì 28 agosto 2006.
Il Segretario Stefania Arasi
Il Presidente Carlo Lucarelli

