Associazione Volontariato Moretanum


ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE


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Titolo II
I soci

Art. 6. - Possono far parte dell’associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che per la loro attività di lavoro o di studio sono interessate all’attività dell’associazione stessa. I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal consiglio direttivo dell’associazione.

Art. 7. - Il socio che intenda recedere dalla associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata 3 mesi prima dello scadere del periodo di tempo per il quale è associato.

Titolo III
L’assemblea dei soci

Art. 8. - L’Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione. E’ composta da tutti i soci.
Essa è convocata in via ordinaria almeno due volte l’anno per la discussione dei bilanci ed in via straordinaria quando sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati.
In Assemblea i membri del Consiglio Direttivo hanno diritto di parola ma non di voto. All’apertura di ogni seduta l’Assemblea elegge tra i propri componenti (non membri del Consiglio Direttivo) un presidente ed un segretario che ne sottoscrivono il verbale.
La convocazione va fatta con avviso pubblico o mediante inviti personali.
L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
· elegge il Presidente ed il relativo Consiglio Direttivo, il Collegio dei Garanti, il Collegio dei Revisori;
· approva il bilancio preventivo e consuntivo;
· approva il Regolamento interno e le sue modificazioni.

In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è valida se è presente (anche per delega autografa) la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità dell’Assemblea prescinde dal numero dei presenti.
L’ Assemblea straordinaria:

* delibera sulle modifiche dello Statuto e sull’ eventuale scioglimento dell’Associazione.

L’Assemblea straordinaria delibera su modifiche dello Statuto con la presenza (anche per delega autografa) di almeno 2/3 (due terzi) dei soci e col voto favorevole della metà dei presenti; delibera sullo scioglimento dell’Associazione col voto favorevole di almeno i 2/3 dei soci.
Qualora l’Assemblea convocata per modifiche di statuto o scioglimento dell’Associazione non sia validamente costituita per insufficiente presenza di iscritti, può comunque deliberare a maggioranza semplice di sottoporre le mozioni all’ordine del giorno a consultazione referendaria da svolgersi a mezzo postale tra gli associati.
Il Regolamento dell’Associazione contiene le norme di convocazione delle Assemblee, di presentazione delle deleghe e degli ordini del giorno, le regole elettorali e per lo svolgimento delle consultazioni.


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